art.
1 – Costituzione e Sede
È
costituita l’Associazione “Confederazione delle Grandi Logge Unite d’Italia”,
anche detta in breve “G.L.U.D.I.” . La sede della G.L.U.D.I. è in
Roma via Francesco Paolo Tosti n. 16/a. Il Consiglio Direttivo potrà
variare la sede ed istituire sedi di rappresentanza sia in Italia che
all’estero con delibera consiliare.
art.
2 – Carattere della G.L.U.D.I.
La G.L.U.D.I.
non ha scopo di lucro. La G.L.U.D.I. potrà partecipare quale socio ad
altre Associazioni aventi scopi e finalità affini, nonché partecipare ad Enti
con scopi culturali, sociali ed umanitari.
art.
3 – Durata
La
durata della G.L.U.D.I. è illimitata.
art.
4 – Scopi ed attività
La G.L.U.D.I.
ha la finalità esclusiva di unire e riunire al suo interno le Grandi Logge italiane
che si ispirano agli autentici Valori e Principi, rispettino le Regole
Internazionale di Regolarità e di Legittimità della Massoneria Universale,
anche in vista di una futura ed auspicata fusione della Massoneria Italiana.
Essendo questi gli scopi esclusivi della G.L.U.D.I., la stessa potrà, a
mero titolo esemplificativo e non tassativo, potrà svolgere anche le seguenti
attività:
- organizzare
tavole rotonde, seminari e convegni;
- editare e
diffondere pubblicazioni, manuali e notiziari;
- editare e
diffondere libri, filmati e materiale fotografico il cui contenuto sia connesso
con le proprie finalità;
- promuovere
ogni e qualsiasi azione atta a divulgare l’immagine della Muratoria Universale;
Il
tutto con ogni mezzo che la tecnologia ed il progresso mettono a disposizione.
art.
5 – Soci
Possono
essere Soci della “G.L.U.D.I.” le Grandi Logge italiane, la cui
fondazione e costituzione, statuti, regolamenti e rituali si basino
esclusivamente sui Principi di Regolarità Internazionale sanciti dagli otto
punti espressi nel documento originale intitolato “Basic Principles for
Grand Lodge Recognition”, approvato dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra il 4
settembre 1929 ed adottato da tutte le Gran Logge regolari del Mondo.
Si
riportano, qui di seguito, gli otto punti suddetti:
1) che le origini siano
regolari, ossia la Gran Loggia deve essere stata fondata o riconosciuta da una
Gran Loggia Regolare, o da sette o più logge regolarmente costituite, ovvero in
possesso di bolle di fondazione emesse da Gran Logge Regolari e costituite da
almeno nove/sette Maestri regolarmente iniziati in Gran Logge Regolari;
2) che la credenza nel
Grande Architetto dell’Universo sia qualificata essenziale per l’appartenenza,
3) che tutti gli Iniziati
assumano il loro impegno sul Libro della Legge Sacra, vincolante per la
coscienza di colui che viene iniziato;
4) che la Gran Loggia e le
singole logge siano composte esclusivamente da uomini e che la Gran Loggia non
abbia alcun rapporto muratoro di alcun genere con logge miste o con corpi che
ammettano donne come membri;
5) che la Gran Loggia abbia
una giurisdizione sovrana sulle logge alla sua obbedienza, cioè che essa sia
una organizzazione indipendente, autogovernantesi, con esclusiva ed
indiscutibile autorità sui Gradi dell’Ordine o Simbolici (Apprendista Libero
Muratore od Ammesso – Compagno d’Arte o di Mestiere – Maestro Libero Muratore)
all’interno della sua giurisdizione, e che non debba condividere la sua
Autorità con un Supremo Consiglio o con altro Potere, che rivendichi un
qualsiasi controllo o supervisione di tali Gradi;
6) che le Tre Grandi Luci della
Libera Muratoria (il Libro della Legge Sacra – la Squadra – il Compasso), di
cui il Libro della Legge Sacra è il principale, siano sempre esposte quando una
Gran Loggia, o le sue logge subordinate, tengono i loro Lavori;
7) che sia rigorosamente vietata
ogni discussione di religione e di politica all’interno della loggia;
8) che siano rigorosamente
osservati i Principi degli Antichi Landmarks, la tradizione, i costumi e gli
usi dell’Ordine.
Nonché
ai successivi criteri di costituzione regolare e legittima di Istituzioni
Massoniche, che qui di seguito si elencano:
a) una Gran Loggia deve essere
costituita da sette logge o più, regolarmente costituite; in casi eccezionale
la costituzione può avvenire con cinque o tre logge regolarmente costituite;
b) ogni loggia, fondatrice di una
Gran Loggia regolare, deve essere costituita da nove/sette maestri liberi
muratori, regolarmente iniziati e passati di grado in logge regolari e dotati
di documento massonico rilasciato da una Gran Loggia regolare;
c) ogni loggia fondatrice
di una Gran Loggia regolare deve essere in possesso legittimo di una bolla di
fondazione di una Gran Loggia regolare.
In
casi eccezionali, la Regolarità può essere trasmessa “per regolarizzazione” da
una Gran Loggia Regolare, purché siano rispettati i requisiti previsti dai
punti 1 usque 8 previsti da “Basic Principles for Grand Lodge Recognition” e
che gli stessi siano in regolare possesso di tutti i membri della Gran Loggia
da regolarizzare..
art.
6 – Ammissione
L’ammissione
di una Gran Loggia in qualità di Socio Effettivo avviene su domanda e dietro
presentazione di un’altra Gran Loggia, già membro, che si fa garante della
presentazione.
La
richiedente deve presentare domanda formale su carta intestata, sottoscritta
dal legale rappresentante – Gran Maestro -, allegando la seguente documentazione:
·
Atto Costitutivo, con la documentazione massonica comprovante la regolare
costituzione, ex art.5;
·
Costituzione, Statuti e Regolamenti per il Governo dell’Ordine,
·
Rituali dei tre Gradi Simbolici,
·
elenco cronologico del Gran Maestri,
·
elenco delle logge con indicazione del Venerabile, dell’Oriente e della Valle,
·
delibera del Governo dell’Ordine che approva la richiesta di adesione,
·
composizione del Governo dell’Ordine ed organigramma dei Grandi Dignitari e
Grandi Ufficiali,
·
elenco dei trattati in essere con altre Gran Logge italiane ed estere e Corpi
Rituali, nonché ogni altro documento comprovante la regolarità e legittimità
massonica (vedi art.5), nonché il rispetto delle leggi attualmente vigenti
della Repubblica Italiana.
Il
Presidente della G.L.U.D.I. assegnerà la richiesta alla Commissione
Nuovi Soci, per i necessari accertamenti e verifiche.
Una
Gran Loggia appartenente alla G.L.U.D.I. può esercitare il diritto di
veto su documentati motivi, espressi per iscritto; questo rende inammissibile
la richiesta di adesione, fino a quando non siano venuti meno i motivi sui
quali si fondava il veto.
L’appartenenza
alla G.L.U.D.I. è a titolo definitivo, essendo espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo quanto disposto
dall’art. dell’Atto Costitutivo e la perdita della qualifica di socio, secondo
quanto disposto dall’art. 7.
Ogni
singola Gran Loggia aderente conserva la propria totale identità ed autonomia
per quanto concerne se stessa ed il Governo dell’Ordine e delle singole logge
poste sotto la propria giurisdizione.
I
Fratelli, membri attivi delle Grandi Logge aderenti alla G.L.U.D.I.,
hanno il diritto di visita reciproca; le Grandi Logge sono tenute a svolgere
una attività di vigilanza sui propri membri, affinché questi ultimi tengano un
comportamento corretto sia nelle relazioni interne e che con i terzi, affinché
vengano osservate le norme del presente statuto ed i regolamenti ad esso
richiamate.
Una
Gran Loggia per essere ammessa deve essere organizzata come tale in forma
giuridica ammessa dalla Repubblica Italiana e deve esibire, nella
documentazione di cui al primo comma di questo articolo, copia del verbale
della decisione di adesione adottata dalla Gran Loggia a ratifica di quanto
deliberato dal Governo dell’Ordine, dichiarando che quanto deliberato in sede
assembleare è rato e valido ad ogni effetto; tale documento deve essere firmato
dal Gran Maestro, legale rappresentante la Gran Loggia, dal Gran Segretario e
dal Gran Guardasigilli. Durante l’assemblea annuale, che normalmente coincide
con l’Equinozio di Primavera, l’Assemblea vota sull’ammissione della Gran
Loggia candidata; in caso di votazione positiva, la Gran Loggia richiedente è
ammessa a partecipare alle riunioni ed ai lavori della G.L.U.D.I. per un
intero anno solare quale osservatore, al termine del quale, nella successiva
assemblea annuale, la sua ammissione viene definitivamente confermata con una
ulteriore votazione. Durante il periodo suddetto la Gran Loggia non esercita
alcun potere di voto attivo, né passivo.
art.
7 – Perdita della qualifica di Socio
La
qualifica di Socio della G.L.U.D.I. può venir meno per i seguenti
motivi:
a) per delibera di esclusione del
Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
b) per aver il socio
contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
c) per aver fornito notizie
e documentazione non rispondente al vero;
d) per morosità;
e) per aver altri motivi che
comportano indegnità;
f) per recesso; il recesso
e le sue motivazioni vanno comunicato con lettera raccomandata al Presidente
della G.L.U.D.I. e per conoscenza al Consiglio Direttivo, che valutate
le ragioni addotte, delibera in merito. Il recesso non è operativo fino a
quando il Consiglio Direttivo non abbia espresso parere favorevole, comunicato
con lettera raccomandata al socio recedente. A tale scopo, il Consiglio
Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvederà alla
revisione della lista dei Soci
Le
decisioni del Consiglio Direttivo in tema di perdita della qualifica di Socio
dalla G.L.U.D.I. sono inappellabili e definitive.
I
membri del Consiglio Direttivo, iscritti alla Gran Loggia che cessa a qualsiasi
titolo di essere socio, decadono automaticamente dall’Organo stesso e da ogni
altra Commissione ed incarico.
Nel
caso in cui un singolo membro di una Gran Loggia aderente alla G.L.U.D.I.
venga espulso dalla propria Gran Loggia non può essere iscritto ad alcuna altra
Gran Loggia aderente alla G.L.I.D.I..
A
tale proposito, la Segreteria Generale della G.L.U.D.I. riporterà le
decisioni di Giustizia Massonica di ogni singola Gran Loggia su di un libro,
denominato Libro Rosso.
art.
8 – Organi
sono
organi della G.L.U.D.I:
- il Presidente
- l’Assemblea
- il Consiglio
Direttivo
1)
il Presidente
Il
Presidente è il Legale Rappresentante della G.L.U.D.I. ed ha ogni potere
di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente dirige la G.L.U.D.I.,
dando esecuzione alle delibere ed alle direttive del Consiglio Direttivo, ha la
rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, con
facoltà di nominare e revocare avvocati alle liti. Il Presidente ha la
responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari
associativi ed a lui spetta la firma sugli atti sociali, che impegnano la G.L.U.D.I.
sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente può delegare ad uno o
più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria. In caso di
impedimento temporaneo accertato, il vice Presidente più anziano svolgerà le
funzioni di presidente. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del
Presidente, il vice Presidente anziano dovrà senza indugio provvedere a
convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente. È eletto
dall’Assemblea per un triennio solare e può essere rieletto. Per essere
eleggibile, deve essere Gran Maestro in carica od ex Gran Maestro, regolarmente
installato. Può rivestire contemporaneamente la carica di Gran Maestro della
propria Gran Loggia e quello di Presidente della G.L.U.D.I., e non
rientra nel computo dei consiglieri per Gran Loggia. Rappresenta autorevolmente
ed istituzionalmente la G.L.U.D.I. sia in Italia che all’estero ed in
ogni altra manifestazione e rapporto ufficiale.
2)
l’Assemblea
a) Partecipazione
all’Assemblea - Hanno diritto di partecipare all’Assemblea: il Gran
Maestro, il Gran Maestro Vicario gli ex Gran Maestri e 5 membri di ogni Gran
Loggia aderente alla G.L.U.D.I., in regola con i pagamenti e scelti
dalla stessa con verbale di nomina, di cui tre di diritto ovvero Il Grande
Oratore, il Gran Cancelliere ed il Gran Segretario. In ogni caso, il numero
totale dei partecipanti all’Assemblea di ogni singola Gran Loggia non può
superare le dieci unità. Tali nominativi devono essere presentati unitamente
alla domanda di adesione e ciascuna Gran Loggia può modificare i nominativi dei
propri rappresentanti nell’Assemblea, con espressa comunicazione. L’Assemblea
deve essere convocata almeno una volta all’anno. In tale occasione, si
approverà il bilancio dell’anno precedente, si provvederà al rinnovo della
cariche sociali, se scadute, e si presenterà il bilancio preventivo dell’anno
in corso. Ogni Gran Loggia, rappresentata dal Gran Maestro in carica, ha
diritto di voto, mentre gli altri partecipanti avranno solamente il diritto di
assistere e di intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno, previa
autorizzazione del loro Gran Maestro. L’Assemblea può essere, inoltre,
convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata per
iscritto al Presidente con le motivazioni della richiesta, di almeno un terzo
dei membri con diritto di voto nell’Assemblea, ovvero le Gran Logge.
b) Convocazione
dell’Assemblea – Le Assemblee sono convocate con preavviso di almeno 15
giorni da inviarsi con lettera raccomandata, fax, posta certificata, email alla
Gran Segreteria di ciascuna Gran Loggia, membro della G.L.U.D.I., che
provvederà ad informare dell’avviso di convocazione e con le modalità che
riterrà più opportune i propri rappresentanti in seno all’Assemblea. L’avviso
di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora e data
della riunione; ogni Gran Loggia, aderente alla G.L.U.D.I., potrà
chiedere, per iscritto ed entro 5 giorno dalla data prevista, l’inserimento di
un argomento di suo interesse.
c) Costituzione
e deliberazioni dell’Assemblea - l’Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto,
ovvero le Gran Logge; in seconda convocazione, essa è validamente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto, ovvero le
Grandi Logge. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della G.L.U.D.I.
o, in sua assenza od impedimento, dal più anziano tra i Vice Presidenti. Il
Presidente è assistito dal Segretario Generale della G.L.U.D.I.;
l’assistenza del Segretario Generale non è necessaria quando il verbale
dell’Assemblea è redatto da un notaio. Le deliberazioni, adottate
dall’Assemblea in conformità dello Statuto, obbligano in solido tutti i Soci,
anche se assenti, dissenzienti od astenuti, alle deliberazioni stesse. In caso
di parità di voti, prevale la parte comprendente il voto del
Presidente.
d) Forma di
voto dell’Assemblea - L’Assemblea vota per alzata di mano, salvo che
non venga diversamente deciso dalla stessa. I tre componenti del Consiglio
Direttivo sono indicati dal Gran Maestro di ogni Gran Loggia aderente e
precisamente: il Gran Maestro è membro di diritto ed assume la carica di vice
Presidente, mentre gli altri due sono indicati da apposita delibera del Governo
dell’Ordine di ogni Gran Loggia.
e) Compiti
dell’Assemblea – All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
- discutere e
deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo;
- deliberare
sulle direttive d’ordine generale della G.L.U.D.I. e sull’attività da
essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- nominare il
Presidente della G.L.U.D.I.;
- prendere atto
delle nomine dei membri del Consiglio Direttivo, stabilite da ogni Gran Loggia
membro;
- deliberare
sulle proposte di modifica dello statuto, per le quali necessitano il voto dei
quattro quinti degli aventi diritto al voto;
- deliberare su
ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
3)
il Consiglio Direttivo
a) Poteri e
compiti
- Il Consiglio
Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della G.L.U.D.I.
ed ha i seguenti compiti:
- deliberare
sulle questioni riguardante l’attività della G.L.U.D.I. per l’attuazione
delle finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, ponendo in essere tutti
gli atti necessari;
- predisporre i
bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
- deliberare su
ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche se eccede l’ordinaria amministrazione;
- fissare le
quote di ammissione e quelle annuali, nonché eventuali penali per il ritardato
pagamento;
- procedere
all’inizio di ogni anno solare alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare
la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli
opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare
sull’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci, fermo restando
quanto previsto nell’art. 6 del presente Statuto e letto il parere preventivo
della Commissione, decisione da ratificare alla prima Assemblea;
- deliberare
sull’adesione e partecipazione della G.L.U.D.I. ad Enti ed Istituzioni
pubbliche e private che interessino l’attività della G.L.U.D.I.,
designandone i rappresentanti, da scegliersi tra i membri dei Soci;
- è facoltà del
Consiglio Direttivo di costituire Commissioni consultive e di studio e di
nominarne i membri tra gli appartenenti ai Soci.
b) Composizione
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile e multiplo di tre in
quanto ogni Socio esprime tre componenti, uno di diritto, il Gran Maestro in
carica, e due di nomina. I Gran Maestri in carica sono automaticamente nominati
vice Presidenti. i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e
comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche. I Consiglieri
possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o
più consiglieri, il Socio interessato comunica i sostituti. Il mandato dei
nuovi Consiglieri scade unitamente a quello degli altri Consiglieri già in
carica. Nel caso in cui un Gran Maestro cessi nel suo mandato, il nuovo Gran
Maestro eletto lo sostituisce automaticamente. Nel caso in cui venga eletto Presidente
della G.L.U.D.I. un Gran Maestro in carica, il Gran Maestro Vicaro ne
assume le funzioni e le dignità nell’ambito della G.L.U.D.I.
c) Riunioni
Il
Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente nella sede
legale od altra indicata, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
quando lo richiedano tre Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo
devono essere convocate con lettera raccomandata, per fax, per posta
certificata o per email, inviata almeno 15 giorni prima del giorno stabilito.
In casi di urgenza, il Presidente può ridurre detto termine a 5 giorni. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza
semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza
od impedimento, dal vice Presidente anziano. Le delibere sono prese per alzata
di mano ed a maggioranza semplice dei presenti. Le sedute e le deliberazioni
del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito verbale, letto ed approvato
nella seduta successiva (salvo diversa decisione) e sottoscritto da Presidente
e dal Segretario Generale. In caso di parità di voti, prevale la parte
comprendente il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la
massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio
Direttivo, con specifica delibera e tramite il Presidente, ha facoltà di
rendere note le deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare
pubblicità. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario
Generale ed il Tesoriere nella prima riunione. Ogni carica svolta nell’ambito
del Consiglio Direttivo e nelle Commissioni è svolto a titolo gratuito.
art.
9 – Finanze e Patrimoni
1)
entrate della G.L.U.D.I.
le
Entrate della G.L.U.D.I. sono costituite:
a)
dalla quota di iscrizione (comprensivo anche della prima quota annuale di cui
al successivo comma 2), da versarsi all’atto dell’ammissione alla G.L.U.D.I.
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b)
dalle quote annuali, da versarsi entro il mese di gennaio nella misura fissata
dal Consiglio Direttivo;
c)
da versamenti volontari dei Soci;
d)
da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo e
ratificati dall’Assemblea, in relazione a particolari situazioni ed iniziative;
e)
da contributi di pubbliche Amministrazioni, da Enti locali, da Istituti di
Credito e da Società ed enti privati e pubblici in genere;
f)
da rimborsi, donazioni sovvenzioni, lasciti di terzi e/o di Soci;
2)
diritti dei Soci sul patrimonio sociale
È
fatto espresso divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o
di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve od altro ai Soci, durante la
vita della G.L.U.D.I., salvo che non sia imposta dalla legge.
Il
Socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte della G.-L.U.D.I.,
non può vantare alcun diritto sul Patrimonio sociale.
La
quota sociale e l’appartenenza è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le
cariche sono a titolo gratuito
art.
10 – Esercizi sociali
L’esercizio
sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Entro
il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso,
che rimarranno depositati presso la sede sociale nei trenta giorni che
precedono l’Assemblea per la loro approvazione.
L’osservazione
delle disposizioni fiscali e la tenuta della contabilità è affidata al
Presidente, attraverso l’opera del Tesoriere.
Al
Tesoriere è demandata l’apertura, la chiusura e la gestione dei rapporti
bancari e postali, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilirà o
limiti entro i quali il Tesoriere avrà facoltà di operare.
I
Consiglieri in carica potranno liberamente consultare i libri sociali (libro
soci – libro verbali assemblee – libro verbali consiglio direttivo) e la
contabilità sociale.
art.
11 – Regolamento interno
Particolari
norme per il funzionamento e l’esecuzione del presente Statuto potranno essere
eventualmente disposte con un regolamento interno (non obbligatorio) da
elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
art.
12 – Rapporti con Corpi Rituali
La G.L.U.D.I.
stabilirà Protocolli d’Intesa con quei Corpi Rituali, la cui Regolarità
documentale è riconosciuta valida dal Consiglio Direttivo.
La G.L.U.D.I.
potrà sottoscrivere un solo Protocollo per ogni Corpo Rituale (Rito Scozzese
Antico e Accettato, Rito Scozzese Rettificato, Misraim e Memphis, Memphis e
Misraim, Rito di York, ecc.), salvo particolari casi esaminati dal Consiglio
Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Ogni
Atto dovrà preventivamente essere autorizzato dall’Assemblea e,
successivamente, dalla stessa ratificato.
art.
13 – Scioglimento e liquidazione
In
caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori,
determinandone i poteri.
L’Assemblea
stabilirà anche i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio della G.L.U.D.I.,
risultante dalla liquidazione, indicando gli enti culturali, scientifici o di
beneficenza beneficiari.
I
liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e di quanto
eventualmente previsto dalle disposizioni di legge in merito, procederanno alla
devoluzione del patrimonio residuo.
art.
14 – Norme Transitorie
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed
ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Nella
fase costitutiva della G.L.U.D.I., i Soci Fondatori stabiliscono che per
il primo periodo la durata di ogni carica sia più lunga e precisamente sino al
Solstizio d’Estate 2018. Al termine, la durata delle cariche riprenderà la
cadenza triennale.
art.
15 – Rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed
ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.