statuto



art. 1 – Costituzione e Sede
È costituita l’Associazione “Confederazione delle Grandi Logge Unite d’Italia”, anche detta in breve “G.L.U.D.I.” . La sede della G.L.U.D.I. è in Roma via  Francesco Paolo Tosti n. 16/a. Il Consiglio Direttivo potrà variare la sede ed istituire sedi di rappresentanza sia in Italia che all’estero con delibera consiliare.
art. 2 – Carattere della G.L.U.D.I.
La G.L.U.D.I. non ha scopo di lucro. La G.L.U.D.I. potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi e finalità affini, nonché partecipare ad Enti con scopi culturali, sociali ed umanitari.
art. 3 – Durata
La durata della G.L.U.D.I. è illimitata.
art. 4 – Scopi ed attività
La G.L.U.D.I. ha la finalità esclusiva di unire e riunire al suo interno le Grandi Logge italiane che si ispirano agli autentici Valori e Principi, rispettino le Regole Internazionale di Regolarità e di Legittimità della Massoneria Universale, anche in vista di una futura ed auspicata fusione della Massoneria Italiana. Essendo questi gli scopi esclusivi della G.L.U.D.I., la stessa potrà, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, potrà svolgere anche le seguenti attività:
-        organizzare tavole rotonde, seminari e convegni;
-        editare e diffondere pubblicazioni, manuali e notiziari;
-        editare e diffondere libri, filmati e materiale fotografico il cui contenuto sia connesso con le proprie finalità; 
-        promuovere ogni e qualsiasi azione atta a divulgare l’immagine della Muratoria Universale;
Il tutto con ogni mezzo che la tecnologia ed il progresso mettono a disposizione.
art. 5 – Soci
Possono essere Soci della “G.L.U.D.I.” le Grandi Logge italiane, la cui fondazione e costituzione, statuti, regolamenti e rituali si basino esclusivamente sui Principi di Regolarità Internazionale sanciti dagli otto punti espressi nel documento originale intitolato  “Basic Principles for Grand Lodge Recognition”, approvato dalla Gran Loggia Unita d’Inghilterra il 4 settembre 1929 ed adottato da tutte le Gran Logge regolari del Mondo.
Si riportano, qui di seguito, gli otto punti suddetti:
1)      che le origini siano regolari, ossia la Gran Loggia deve essere stata fondata o riconosciuta da una Gran Loggia Regolare, o da sette o più logge regolarmente costituite, ovvero in possesso di bolle di fondazione emesse da Gran Logge Regolari e costituite da almeno nove/sette Maestri regolarmente iniziati in Gran Logge Regolari;
2)      che la credenza nel Grande Architetto dell’Universo sia qualificata essenziale per l’appartenenza,
3)     che tutti gli Iniziati assumano il loro impegno sul Libro della Legge Sacra, vincolante per la coscienza di colui che viene iniziato;
4)     che la Gran Loggia e le singole logge siano composte esclusivamente da uomini e che la Gran Loggia non abbia alcun rapporto muratoro di alcun genere con logge miste o con corpi che ammettano donne come membri;
5)      che la Gran Loggia abbia una giurisdizione sovrana sulle logge alla sua obbedienza, cioè che essa sia una organizzazione indipendente, autogovernantesi, con esclusiva ed indiscutibile autorità sui Gradi dell’Ordine o Simbolici (Apprendista Libero Muratore od Ammesso – Compagno d’Arte o di Mestiere – Maestro Libero Muratore) all’interno della sua giurisdizione, e che non debba condividere la sua Autorità con un Supremo Consiglio o con altro Potere, che rivendichi un qualsiasi controllo o supervisione di tali Gradi;
6)     che le Tre Grandi Luci della Libera Muratoria (il Libro della Legge Sacra – la Squadra – il Compasso), di cui il Libro della Legge Sacra è il principale, siano sempre esposte quando una Gran Loggia, o le sue logge subordinate, tengono i loro Lavori;
7)     che sia rigorosamente vietata ogni discussione di religione e di politica all’interno della loggia;
8)     che siano rigorosamente osservati i Principi degli Antichi Landmarks, la tradizione, i costumi e gli usi dell’Ordine.
Nonché ai successivi criteri di costituzione regolare e legittima di Istituzioni Massoniche, che qui di seguito si elencano:
a)     una Gran Loggia deve essere costituita da sette logge o più, regolarmente costituite; in casi eccezionale la costituzione può avvenire con cinque o tre logge regolarmente costituite;
b)     ogni loggia, fondatrice di una Gran Loggia regolare, deve essere costituita da nove/sette maestri liberi muratori, regolarmente iniziati e passati di grado in logge regolari e dotati di documento massonico rilasciato da una Gran Loggia regolare;
c)      ogni loggia fondatrice di una Gran Loggia regolare deve essere in possesso legittimo di una bolla di fondazione di una Gran Loggia regolare.
In casi eccezionali, la Regolarità può essere trasmessa “per regolarizzazione” da una Gran Loggia Regolare, purché siano rispettati i requisiti previsti dai punti 1 usque 8 previsti da “Basic Principles for Grand Lodge Recognition” e che gli stessi siano in regolare possesso di tutti i membri della Gran Loggia da regolarizzare..
art. 6 – Ammissione
L’ammissione di una Gran Loggia in qualità di Socio Effettivo avviene su domanda e dietro presentazione di un’altra Gran Loggia, già membro, che si fa garante della presentazione.
La richiedente deve presentare domanda formale su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante – Gran Maestro -, allegando la seguente documentazione:
·        Atto Costitutivo, con la documentazione massonica comprovante la regolare costituzione, ex art.5;
·        Costituzione, Statuti e Regolamenti per il Governo dell’Ordine,
·        Rituali dei tre Gradi Simbolici,
·        elenco cronologico del Gran Maestri,
·        elenco delle logge con indicazione del Venerabile, dell’Oriente e della Valle,
·        delibera del Governo dell’Ordine che approva la richiesta di adesione,
·        composizione del Governo dell’Ordine ed organigramma dei Grandi Dignitari e Grandi Ufficiali,
·        elenco dei trattati in essere con altre Gran Logge italiane ed estere e Corpi Rituali, nonché ogni altro documento comprovante la regolarità e legittimità massonica (vedi art.5), nonché il rispetto delle leggi attualmente vigenti della Repubblica Italiana.
Il Presidente della G.L.U.D.I. assegnerà la richiesta alla Commissione Nuovi Soci, per i necessari accertamenti e verifiche.
Una Gran Loggia appartenente alla G.L.U.D.I. può esercitare il diritto di veto su documentati motivi, espressi per iscritto; questo rende inammissibile la richiesta di adesione, fino a quando non siano venuti meno i motivi sui quali si fondava il veto.
L’appartenenza alla G.L.U.D.I. è a titolo definitivo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo quanto disposto dall’art. dell’Atto Costitutivo e la perdita della qualifica di socio, secondo quanto disposto dall’art. 7.
Ogni singola Gran Loggia aderente conserva la propria totale identità ed autonomia per quanto concerne se stessa ed il Governo dell’Ordine e delle singole logge poste sotto la propria giurisdizione.
I Fratelli, membri attivi delle Grandi Logge aderenti alla G.L.U.D.I.,  hanno il diritto di visita reciproca; le Grandi Logge sono tenute a svolgere una attività di vigilanza sui propri membri, affinché questi ultimi tengano un comportamento corretto sia nelle relazioni interne e che con i terzi, affinché vengano osservate le norme del presente statuto ed i regolamenti ad esso richiamate.
Una Gran Loggia per essere ammessa deve essere organizzata come tale in forma giuridica ammessa dalla Repubblica Italiana e deve esibire, nella documentazione di cui al primo comma di questo articolo, copia del verbale della decisione di adesione adottata dalla Gran Loggia a ratifica di quanto deliberato dal Governo dell’Ordine, dichiarando che quanto deliberato in sede assembleare è rato e valido ad ogni effetto; tale documento deve essere firmato dal Gran Maestro, legale rappresentante la Gran Loggia, dal Gran Segretario e dal Gran Guardasigilli. Durante l’assemblea annuale, che normalmente coincide con l’Equinozio di Primavera, l’Assemblea vota sull’ammissione della Gran Loggia candidata; in caso di votazione positiva, la Gran Loggia richiedente è ammessa a partecipare alle riunioni ed ai lavori della G.L.U.D.I. per un intero anno solare quale osservatore, al termine del quale, nella successiva assemblea annuale, la sua ammissione viene definitivamente confermata con una ulteriore votazione. Durante il periodo suddetto la Gran Loggia non esercita alcun potere di voto attivo, né passivo.  
art. 7 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio della G.L.U.D.I. può venir meno per i seguenti motivi:
a)     per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
b)     per aver il socio contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
c)      per aver fornito notizie e documentazione non rispondente al vero;
d)     per morosità;
e)     per aver altri motivi che comportano indegnità;
f)      per recesso; il recesso e le sue motivazioni vanno comunicato con lettera raccomandata al Presidente della G.L.U.D.I. e per conoscenza al Consiglio Direttivo, che valutate le ragioni addotte, delibera in merito. Il recesso non è operativo fino a quando il Consiglio Direttivo non abbia espresso parere favorevole, comunicato con lettera raccomandata al socio recedente. A tale scopo, il Consiglio Direttivo, entro il primo mese di ogni anno sociale,  provvederà alla revisione della lista dei Soci
Le decisioni del Consiglio Direttivo in tema di perdita della qualifica di Socio dalla G.L.U.D.I. sono inappellabili e definitive.
I membri del Consiglio Direttivo, iscritti alla Gran Loggia che cessa a qualsiasi titolo di essere socio, decadono automaticamente dall’Organo stesso e da ogni altra Commissione ed incarico.
Nel caso in cui un singolo membro di una Gran Loggia aderente alla G.L.U.D.I. venga espulso dalla propria Gran Loggia non può essere iscritto ad alcuna altra Gran Loggia aderente alla G.L.I.D.I..
A tale proposito, la Segreteria Generale della G.L.U.D.I. riporterà le decisioni di Giustizia Massonica di ogni singola Gran Loggia su di un libro, denominato Libro Rosso.
art. 8 – Organi
sono organi della G.L.U.D.I:
-        il Presidente
-        l’Assemblea
-        il Consiglio Direttivo
1) il Presidente
Il Presidente è il Legale Rappresentante della G.L.U.D.I. ed ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente dirige la G.L.U.D.I., dando esecuzione alle delibere ed alle direttive del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare e revocare avvocati alle liti. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari associativi ed a lui spetta la firma sugli atti sociali, che impegnano la G.L.U.D.I. sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria. In caso di impedimento temporaneo accertato, il vice Presidente più anziano svolgerà le funzioni di presidente. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il vice Presidente anziano dovrà senza indugio provvedere a convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente. È eletto dall’Assemblea per un triennio solare e può essere rieletto. Per essere eleggibile, deve essere Gran Maestro in carica od ex Gran Maestro, regolarmente installato. Può rivestire contemporaneamente la carica di Gran Maestro della propria Gran Loggia e quello di Presidente della G.L.U.D.I., e non rientra nel computo dei consiglieri per Gran Loggia. Rappresenta autorevolmente ed istituzionalmente la G.L.U.D.I. sia in Italia che all’estero ed in ogni altra manifestazione e rapporto ufficiale.
2) l’Assemblea
a)     Partecipazione all’Assemblea - Hanno diritto di partecipare all’Assemblea: il Gran Maestro, il Gran Maestro Vicario gli ex Gran Maestri e 5 membri di ogni Gran Loggia aderente alla G.L.U.D.I., in regola con i pagamenti e scelti dalla stessa con verbale di nomina, di cui tre di diritto ovvero Il Grande Oratore, il Gran Cancelliere ed il Gran Segretario. In ogni caso, il numero totale dei partecipanti all’Assemblea di ogni singola Gran Loggia non può superare le dieci unità. Tali nominativi devono essere presentati unitamente alla domanda di adesione e ciascuna Gran Loggia può modificare i nominativi dei propri rappresentanti nell’Assemblea, con espressa comunicazione. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno. In tale occasione, si approverà il bilancio dell’anno precedente, si provvederà al rinnovo della cariche sociali, se scadute, e si presenterà il bilancio preventivo dell’anno in corso. Ogni Gran Loggia, rappresentata dal Gran Maestro in carica,  ha diritto di voto, mentre gli altri partecipanti avranno solamente il diritto di assistere e di intervenire sugli argomenti all’ordine del giorno, previa autorizzazione del loro Gran Maestro. L’Assemblea può essere, inoltre, convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata per iscritto al Presidente con le motivazioni della richiesta, di almeno un terzo dei membri con diritto di voto nell’Assemblea, ovvero le Gran Logge. 
b)     Convocazione dell’Assemblea – Le Assemblee sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni da inviarsi con lettera raccomandata, fax, posta certificata, email alla Gran Segreteria di ciascuna Gran Loggia, membro della G.L.U.D.I., che provvederà ad informare dell’avviso di convocazione e con le modalità che riterrà più opportune i propri rappresentanti in seno all’Assemblea. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora e data della riunione; ogni Gran Loggia, aderente alla G.L.U.D.I., potrà chiedere, per iscritto ed entro 5 giorno dalla data prevista, l’inserimento di un argomento di suo interesse.
c)      Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea - l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero le Gran Logge; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto, ovvero le Grandi Logge. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della G.L.U.D.I. o, in sua assenza od impedimento, dal più anziano tra i Vice Presidenti. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della G.L.U.D.I.; l’assistenza del Segretario Generale non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio. Le deliberazioni, adottate dall’Assemblea in conformità dello Statuto, obbligano in solido tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti, alle deliberazioni stesse. In caso di parità di voti, prevale la parte comprendente il voto del Presidente.    
d)     Forma di voto dell’Assemblea -  L’Assemblea vota per alzata di mano, salvo che non venga diversamente deciso dalla stessa. I tre componenti del Consiglio Direttivo sono indicati dal Gran Maestro di ogni Gran Loggia aderente e precisamente: il Gran Maestro è membro di diritto ed assume la carica di vice Presidente, mentre gli altri due sono indicati da apposita delibera del Governo dell’Ordine di ogni Gran Loggia.
e)     Compiti dell’Assemblea – All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
-        discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
-        deliberare sulle direttive d’ordine generale della G.L.U.D.I. e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
-        nominare il Presidente della G.L.U.D.I.;
-        prendere atto delle nomine dei membri del Consiglio Direttivo, stabilite da ogni Gran Loggia membro;
-        deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, per le quali necessitano il voto dei quattro quinti degli aventi diritto al voto;
-        deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
3) il Consiglio Direttivo
a)     Poteri e compiti
-        Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della G.L.U.D.I. ed ha i seguenti compiti:
-        deliberare sulle questioni riguardante l’attività della G.L.U.D.I. per l’attuazione delle finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, ponendo in essere tutti gli atti necessari;
-        predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
-        deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche se eccede l’ordinaria amministrazione;
-        fissare le quote di ammissione e quelle annuali, nonché eventuali penali per il ritardato pagamento;
-        procedere all’inizio di ogni anno solare alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
-        deliberare sull’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci, fermo restando quanto previsto nell’art. 6 del presente Statuto e letto il parere preventivo della Commissione, decisione da ratificare alla prima Assemblea;
-        deliberare sull’adesione e partecipazione della G.L.U.D.I. ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l’attività della G.L.U.D.I., designandone i rappresentanti, da scegliersi tra i membri dei Soci;
-        è facoltà del Consiglio Direttivo di costituire Commissioni consultive e di studio e di nominarne i membri tra gli appartenenti ai Soci.
b)     Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile e multiplo di tre in quanto ogni Socio esprime tre componenti, uno di diritto, il Gran Maestro in carica, e due di nomina. I Gran Maestri in carica sono automaticamente nominati vice Presidenti. i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche. I Consiglieri possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Socio interessato comunica i sostituti. Il mandato dei nuovi Consiglieri scade unitamente a quello degli altri Consiglieri già in carica. Nel caso in cui un Gran Maestro cessi nel suo mandato, il nuovo Gran Maestro eletto lo sostituisce automaticamente. Nel caso in cui venga eletto Presidente della G.L.U.D.I. un Gran Maestro in carica, il Gran Maestro Vicaro ne assume le funzioni e le dignità nell’ambito della G.L.U.D.I.
c)      Riunioni
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente nella sede legale od altra indicata, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata, per fax, per posta certificata o per email, inviata almeno 15 giorni prima del giorno stabilito. In casi di urgenza, il Presidente può ridurre detto termine a 5 giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice Presidente anziano. Le delibere sono prese per alzata di mano ed a maggioranza semplice dei presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito verbale, letto ed approvato nella seduta successiva (salvo diversa decisione) e sottoscritto da Presidente e dal Segretario Generale. In caso di parità di voti, prevale la parte comprendente il voto del Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera e tramite il Presidente, ha facoltà di rendere note le deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario Generale ed il Tesoriere nella prima riunione. Ogni carica svolta nell’ambito del Consiglio Direttivo e nelle Commissioni è svolto a titolo gratuito.
art. 9 – Finanze e Patrimoni
1)   entrate della G.L.U.D.I.
le Entrate della G.L.U.D.I. sono costituite:
a)     dalla quota di iscrizione (comprensivo anche della prima quota annuale di cui al successivo comma 2), da versarsi all’atto dell’ammissione alla G.L.U.D.I. nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b)     dalle quote annuali, da versarsi entro il mese di gennaio nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
c)      da versamenti volontari dei Soci;
d)     da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea, in relazione a particolari situazioni ed iniziative;
e)     da contributi di pubbliche Amministrazioni, da Enti locali, da Istituti di Credito e da Società ed enti privati e pubblici in genere;
f)      da rimborsi, donazioni sovvenzioni, lasciti di terzi e/o di Soci;
2)  diritti dei Soci sul patrimonio sociale
È fatto espresso divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve od altro ai Soci, durante la vita della G.L.U.D.I., salvo che non sia imposta dalla legge.
Il Socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte della G.-L.U.D.I., non può vantare alcun diritto sul Patrimonio sociale.
La quota sociale e l’appartenenza è intrasmissibile e non rivalutabile.
Le cariche sono a titolo gratuito
art. 10 – Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso, che rimarranno depositati presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l’Assemblea per la loro approvazione.
L’osservazione delle disposizioni fiscali e la tenuta della contabilità è affidata al Presidente, attraverso l’opera del Tesoriere.
Al Tesoriere è demandata l’apertura, la chiusura e la gestione dei rapporti bancari e postali, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilirà o limiti entro i quali il Tesoriere avrà facoltà di operare.
I Consiglieri in carica potranno liberamente consultare i libri sociali (libro soci – libro verbali assemblee – libro verbali consiglio direttivo) e la contabilità sociale.
art. 11 – Regolamento interno
Particolari norme per il funzionamento e l’esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con un regolamento interno (non obbligatorio) da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
art. 12 – Rapporti con Corpi Rituali
La G.L.U.D.I. stabilirà Protocolli d’Intesa con quei Corpi Rituali, la cui Regolarità documentale è riconosciuta valida dal Consiglio Direttivo.
La G.L.U.D.I. potrà sottoscrivere un solo Protocollo per ogni Corpo Rituale (Rito Scozzese Antico e Accettato, Rito Scozzese Rettificato, Misraim e Memphis, Memphis e Misraim, Rito di York, ecc.), salvo particolari casi esaminati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Ogni Atto dovrà preventivamente essere autorizzato dall’Assemblea e, successivamente, dalla stessa ratificato.   
art. 13 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
L’Assemblea stabilirà anche i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio della G.L.U.D.I., risultante dalla liquidazione, indicando gli enti culturali, scientifici o di beneficenza beneficiari.
I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e di quanto eventualmente previsto dalle disposizioni di legge in merito, procederanno alla devoluzione del patrimonio residuo.
art. 14 – Norme Transitorie
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Nella fase costitutiva della G.L.U.D.I., i Soci Fondatori stabiliscono che per il primo periodo la durata di ogni carica sia più lunga e precisamente sino al Solstizio d’Estate 2018. Al termine, la durata delle cariche riprenderà la cadenza triennale.
art. 15 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.